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Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(D.lgs 33/2003, art. 37 c.1)

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita’ legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi’ a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

DATI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO
(L. 190/2012 art. 1 c. 32)